Art. 6.
(Ruolo unico della magistratura
amministrativa).

      1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si provvede, altresì, all'istituzione di un ruolo unico della magistratura amministrativa sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) al ruolo unico della magistratura amministrativa appartengono i consiglieri con funzioni giurisdizionali in servizio presso il Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali;

 

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          b) il ruolo unico è istituito in base alla distinzione nelle seguenti qualifiche:

              1) presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

              2) presidente aggiunto giurisdizionale;

              3) presidenti di sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

              4) presidenti di tribunale amministrativo regionale;

              5) consiglieri di Stato giurisdizionali;

              6) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari;

          c) prevedere:

              1) che le qualifiche di cui ai numeri 1) 2), 3) e 4) della lettera b) siano qualifiche direttive;

              2) che le qualifiche di cui ai numeri 3) e 4) della lettera b) siano reversibili, nei limiti dei posti disponibili;

              3) che le qualifiche di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera b) abbiano dotazioni organiche disponibili;

              4) che le qualifiche di cui al numero 6) della lettera b) abbiano una dotazione organica cumulativa;

              5) che i consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitino anche le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle interne;

          d) al ruolo unico della magistratura amministrativa si accede con le seguenti modalità:

              1) i posti di referendario dei ruoli dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età;

 

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              2) il concorso è disciplinato ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, e successive modificazioni;

              3) la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della magistratura amministrativa di cui all'articolo 7, ed è composta da un presidente di sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato giurisdizionale, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche;

          e) i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato giurisdizionale sono conferiti ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne fanno domanda e che hanno almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa di cui all'articolo 7 a maggioranza dei suoi componenti, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli presentati, anche di carattere scientifico, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato giurisdizionali, conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio;

          f) la disciplina relativa all'attribuzione delle qualifiche e delle funzioni è modificata sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) i consiglieri di Stato giurisdizionali e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di servizio, maturati in una o cumulativamente in entrambe dette qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui ai numeri 3) e 4) della lettera b), nei

 

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limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa di cui all'articolo 7 sulla base di criteri predeterminati che tengono conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio;

              2) sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al numero 1), provvede il Consiglio superiore della magistratura amministrativa con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio;

              3) i consiglieri di Stato giurisdizionali e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di servizio, maturati in una o cumulativamente in entrambe tali qualifiche, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.